Pubblicato il 21 gennaio il decreto ministeriale che indica gli ulteriori atti penali da produrre tramite PST
Si stava aspettando un segno per capire se per i penalisti il processo telematico dovesse rimanere residuale, limitato alle sole memorie ex 415bis cpp, o se potesse diventare uno strumento utile per la vita professionale quotidiana, e il segno è arrivato: finalmente alcuni atti importanti potranno essere depositati senza muoversi dallo studio e senza dover prenotare accessi in Procura.
Il decreto del Ministro della giustizia del 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio) stabilisce, all’art. 1, che i seguenti atti si devono depositare esclusivamente in via telematica, tramite il portale deposito atti penali: opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 cpp); denuncia del privato (art. 333 cpp); querela e relativa procura speciale (art. 336 cpp); nomina del difensore; rinuncia o revoca del mandato (art. 107 cpp).
Si tratta di atti tutti da depositare in Procura; il portale al momento non è attivo per gli atti da depositare al giudice, che sia delle indagini preliminari, del dibattimento o delle impugnazioni; ma siamo ai primi passi importanti.
Il provvedimento entra in vigore il 5 febbraio, come disposto dall’art. 2 del decreto (“il quindicesimo giorno successivo a quello pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”).
Ovviamente, non è tutto rose e fiori, e il provvedimento soffre di una certa superficialità e imprecisione.
Non esiste infatti un atto di “istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione”, come invece indicato nel decreto ministeriale; con l’atto di opposizione la persona offesa “si oppone” alla richiesta, non “chiede di opporsi”.
Ma non solo.
Non è chiaro se l’atto di nomina al quale fa riferimento sia solo l’atto relativo alla nomina ex art. 96 cpp (nomina di fiducia della persona sottoposta a indagini o imputata) o anche alla nomina della persona offesa, ex art. 101 cpp o del sostituto del difensore ex art. 102 cpp; proprio per il fatto che non è precisato, la previsione sembrerebbe valere anche per la nomina a difensore della persona offesa – rimane il dubbio per la nomina a sostituto del difensore ex art. 102 cpp.
Si deposita telematicamente l’opposizione alla richiesta di archiviazione ex 410 cpp anche nei casi di cui al 411 cpp (“altri casi di archiviazione”); pur non richiamata tale ultima norma dal decreto, è l’art. 411 cpp che prevede le medesime modalità di opposizione e di procedimento degli artt. 408, 409, 410 e 410bis cpp.
Si sta discutendo, infine, se con un decreto ministeriale si possa modificare il codice di procedura penale; in realtà il D.M. trova forza nell’art. 24 co. 2° del D.L. 28.10.20 n. 137 che prevede espressamente che “con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1”. Certo è che il D.L. 137/2020 prevede “la possibilità” del deposito per gli ulteriori atti da individuare con decreto ministeriale, mentre il D.M. prevede il deposito telematico in via esclusiva.