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Azionisti ex Banche Venete. La responsabilità risarcitoria dell’Intermediario

Nota a decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie Consob del 10.04.2020.

Con la decisione in commento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (c.d. ACF – Consob) viene delineato il perimetro degli obblighi dell’Intermediario nei confronti del Cliente con riferimento al dovere di assicurare una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti, come stabilito dall’art.49 del Regolamento degli intermediari n.16190/2007 e dall’art. 21 comma 1 TUF che sancisce per l’intermediario il “dovere di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento”.

La pronuncia concerne l’omessa tempestiva esecuzione degli ordini di vendita delle azioni di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. nel periodo in cui, prima dell’apertura della Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa, le stesse non erano ancora state integralmente svalutate.

Oramai è circostanza nota, e risulta confermata dallo stesso ACF nella decisione in commento, che tra il 2013 ed il 2014 si sono verificati molteplici episodi di c.d. “scavalcamento” nell’esecuzione degli ordini di vendita di azioni impartiti dai Clienti-Azionisti dell’allora Banca Popolare di Vicenza, condotta censurabile ai sensi dei precitati art.49 del Regolamento degli intermediari n.16190/2007 e art. 21 comma 1 TUF.

La decisione in commento, tuttavia, è di particolare interesse ed innovativa poichè all’accertamento della violazione in capo all’Intermediario fa conseguire il diritto dell’Azionista/Cliente di vedersi risarcire dall’Intermediario stesso un importo equitativamente determinato nella misura dell’80% del valore originario del pacchetto azionario rimasto invenduto nonostante l’intervenuta integrale svalutazione dello stesso.

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