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Le SS.UU. su opposizione a decreto ingiuntivo e onere della mediazione obbligatoria: la questione e’ definitivamente risolta?

Sentenza 18 settembre 2020 n. 19596 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

Con la recentissima sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione Sezioni Unite ha affermato il principio secondo il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta; con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell’opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Questa pronuncia di natura nomofilattica è stata originata dalla rimessione operata dalla Terza Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 18741/2019 trattandosi di una questione di particolare importanza relativa all’individuazione della parte processuale tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale su quale fosse la parte processuale gravata dall’onere di promuovere la mediazione (il creditore opposto – originario ricorrente in sede monitoria – oppure il debitore opponente) si era infatti sviluppato sin dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 28/2010 creando non poche difficoltà agli operatori del diritto.

La Terza Sezione, nell’ordinanza di rimessione, sottolinea come le contrapposte tesi – quella secondo cui l’onere graverebbe sul debitore opponente e quella secondo cui l’onere farebbe invece carico al creditore opposto – siano entrambe “assistite da valide ragioni tecniche e appaiano essere proiezione di diversi principi“.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24629/2015, aveva già fornito un primo indirizzo in forza del quale l’onere di proporre la mediazione gravava sul debitore opponente, in quanto parte interessata all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, dal momento che in mancanza di opposizione o in caso di estinzione del processo, il decreto ingiuntivo acquista esecutorietà e diventa definitivo.

Indirizzo che, tuttavia, non aveva risolto la problematica emersa come dimostrato dalle successive sentenze della giurisprudenza di merito emesse in palese contrasto con l’interpretazione fornita dalla Corte di legittimità.

La soluzione contraria, richiamando il concetto di creditore sostanziale, si fondava sull’assunto per cui l’accesso alla giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall’art. 24 Cost.

Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il suddetto contrasto, hanno ora stabilito che la soluzione offerta dalla citata sentenza n. 24629/2015 non sia condivisibile per una serie di motivi di carattere testuale, logico e sistematico, in considerazione del fatto che:

  • è l’attore, cioè chi assume l’iniziativa processuale, a dover chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa; sarebbe invece illogico pretendere che sia l’opponente, cioè il debitore, a dover precisare oggetto e ragioni di una pretesa “non sua”;
  • l’art. 5, comma 1-bis D. Lgs. n. 28/2010, laddove stabilisce che “chi intende esercitare in giudizio un’azione” deve promuove la mediazione, non può che alludere alla posizione di colui che è il c.d. “attore sostanziale” nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e cioè il creditore opponente;
  • la domanda di mediazione, comunicata alla controparte, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e ha un effetto impeditivo della decadenza per una sola volta (art. 5, comma 6) per cui non sarebbe logico che l’interruzione della prescrizione fosse diretta conseguenza dell’iniziativa assunta dalla parte contraria a farla valere (il debitore opponente) e non dal creditore;
  • la citata sentenza n. 24629/2015 contrasta con l’orientamento della Corte costituzionale (vedi sentenza n. 98/2014) in forza del quale le forme di giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri sono legittime solo in presenza di certi limiti e sono invece illegittime le norme che fanno derivare la decadenza dell’azione giudiziaria dal mancato esperimento di rimedi amministrativi;
  • diverse sono le conseguenze che si verificano in caso di inerzia delle parti sulla base dell’accoglimento di una o dell’altra tesi: se l’onere è a carico dell’opponente e questi non si attiva, l’opposizione è dichiarata improcedibile e il decreto diviene irrevocabile (risultato definitivo); se invece l’onere è a carico dell’opposto, la sua inerzia determina sì l’improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non gli impedisce di riproporre la domanda (effetto provvisorio senza alcuna preclusione).

Non rimane quindi che attendere per verificare se il principio ora enunciato dalle Sezioni Unite sarà confermato dalla stessa Corte di Cassazione ed applicato con uniformità dalla giurisprudenza di merito determinando la fine dei dubbi interpretativi sorti nell’ultimo decennio.

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